Art.1) Normativa contrattuale – 1.1) Le presenti condizioni generali di acquisto, salvo eventuali deroghe esplicitamente concordate per iscritto, disciplinano tutti i rapporti attuali e futuri tra le parti. Le eventuali condizioni generali del fornitore non troveranno applicazione in detti rapporti se non da noi espressamente accettate per iscritto. In tal caso però salvo esplicita deroga esse non escluderanno l’efficacia delle presenti condizioni generali con cui dovranno essere armonizzate. 1.2) L’adesione alle presenti condizioni generali come pure la stipula di contratti successivi tra le parti da esse regolati non implica salvo diversa pattuizione scritta il conferimento al Fornitore di alcuna esclusiva.
Termini e Condizioni Generali di Acquisto
Art.2) Formazione del contratto – 2.1) Le obbligazioni derivanti dal presente ordine saranno per noi vincolanti subordinatamente all’accettazione da parte del fornitore, delle nostre condizioni generali di acquisto. A tal fine deve ritenersi valida l’accettazione già intervenuta in occasione di precedenti rapporti intercorsi tra le parti. 2.2) Saranno validi solo gli ordini per iscritto, per tali si intendono anche quelli inviati a mezzo telefax, fermo restando per le obbligazioni dell’Acquirente, quanto indicato al precedente punto 2.1). Il nostro ordine viene considerato accettato dal Fornitore quando manchino rilievi segnalatici anche a mezzo telefax; in questo modo sarà confermato che da parte vostra si ritiene avvenuta l’accettazione trascorso il termine di 15 gg. senza che siano pervenute controindicazioni.
Art.3) Termini di consegna 3.1) È nostra imprescindibile esigenza che le singole componenti degli impianti da approntare per la nostra clientela ci pervengano nei termini convenuti ad evitare ritardi nell’assemblaggio e nell’avvio degli impianti o problemi di stoccaggio. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna concordati sarà di conseguenza facoltà dell’Acquirente a) ove la consegna sia anticipata rispetto a quanto convenuto i termini di pagamento decoreranno egualmente dalla data contrattualmente fissata; b) ove sia ritardata, i termini decorreranno dalla nuova data di consegna ed il pagamento sarà ulteriormente posticipato del periodo di tempo equivalente ai giorni di ritardo che ne fossero conseguiti nella fornitura dell’impianto da parte di Unicomgroup ai suoi clienti. Qualora il ritardo provocasse ulteriori conseguenze dannose, l’Acquirente applicherà una penale pari allo 0.3% dell’importo totale della fornitura per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato per l’ultimazione totale, sino ad un massimo del 5%. 3.2) Sarà comunque in facoltà dell’Acquirente, qualora il ritardo nella consegna del pezzo ordinato superasse 30 gg, salvo proroghe espressamente concordate od il verificarsi di cause di forza maggiore di considerare risolto il contratto salvo il risarcimento del danno, e di provvedersi altrove per l’acquisto del pezzo stesso con le conseguenze di cui all’art. 1516 C.C.
Art.4) Trasporto – Il rischio del trasporto sarà a carico del Venditore sino al momento in cui il pezzo ordinato da Unicomgroup entrerà nella disponibilità del destinatario dei prodotti forniti. Questi dovranno essere accuratamente preparati da parte del Venditore anche quando il costo di trasporto ed imballo non fosse compreso nella fornitura.
Art.5) Forniture difettose – Termine di garanzia–
Qualora nel corso del periodo di garanzia di 24 mesi dalla consegna, venissero riscontrati pezzi difettosi tra i prodotti forniti denunziati da parte dell’Acquirente nel termine di 15 gg. Dalla scoperta anche a mezzo telefax confermati da raccomandata (anche pervenuta al Venditore oltre detto termine), sarà in facoltà dello steso Acquirente chiedere la sostituzione o la riparazione della componente difettosa e/o di provvedervi direttamente nei casi urgenti, qualora il Fornitore non fosse in grado di disporre sollecitamente in tal senso in tal caso resterà impregiudicato il diritto dell’Acquirente stesso al risarcimento del danno conseguente al tardato utilizzo del prodotto difettoso, salvo la restituzione al Venditore, a sua richiesta del pezzo eventualmente sostituito.
Art.6) Termine e modalità di pagamento – 6.1) I pagamenti potranno essere disposti solo su emissione di fattura in cui siano riportate tutte le indicazioni e gli estremi relativi all’ordine scritto emesso dall’Acquirente; ove, nel caso di forniture urgenti, queste fossero poste in esecuzione prima che sia pervenuto al debitore l’ordine scritto, il Venditore potrà farsi indicare tali dati dall’Acquirente via telefax. 6.2) I termini di pagamento sono fissati in 120 gg. fine mese data fattura, rimessa diretta (FM, DF, RD). L’Acquirente avrà il diritto di trattenere il 10% degli importi della fattura sino all’avvenuta eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati sulla fornitura. La fattura dovrà pervenire in duplice copia. Per motivi di carattere tecnico/amministrativo, il pagamento a fine mese, nei termini sopra indicati, potrà avvenire tempestivamente soltanto ove la fattura stessa pervenga nei 15 gg. successivi alla data di emissione. Diversamente, data di decorrenza sarà quella del ricevimento della fattura stessa 6.3) Per tipologia dell’attività Unicomgroup il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma. 6.4) Il fornitore, con la conferma dell’ordine ricevuto, si impegna a non fornire prodotti analoghi , ricambi e/o servizi relativi alla fornitura dell’ ordine, al cliente finale di Unicomgroup spa, provvedendo a segnalare ad Unicomgroup spa la richiesta di fornitura ricevuta dal Cliente finale, e provvedendo ad inviarle la relativa offerta. Unicomgroup spa provvederà direttamente alla presentazione dell’offerta al cliente finale definendone prezzi e ricavi, per un periodo di 3 anni dalla consegna/collaudo, ove necessiti.
Qualora avvenisse una fornitura diretta senza autorizzazione scritta da parte di Unicomgroup spa, il fornitore sarà soggetto ad una penale sugli importi forniti pari al 30% degli importi fatturati al cliente finale, nel periodo compreso tra la data di collaudo ed i tre anni successivi, salva la quantificazione del maggiore danno come normato dal codice civile in vigore.
Art.7) Campioni, disegni e documenti tecnici – Gli eventuali modelli ed elaborati relativi all’approntamento di componenti da noi ordinati e i disegni predisposti in base alle nostre indicazioni, oppure di nostra proprietà e messi a disposizione del fornitore, non potranno essere da questo riutilizzati né resi accessibili a terzi e dovranno essere restituiti immediatamente dopo l’avvenuta esecuzione dell’ordine, anche senza esplicita richiesta da parte nostra. Il Fornitore potrà indicare in elenchi di referenze nominativi di clienti Unicomgroup, solo previa espressa autorizzazione di quest’ultima. La violazione di tali impegni comporterà il diritto di Unicomgroup al risarcimento dei danni e comunque alla devoluzione in suo favore degli eventuali benefici conseguiti dal Venditore.
Art.8) Responsabilità del produttore per danni a terzi acquirenti dell’impianto fornito – Il Venditore manleva la Unicomgroup da tutti i danni a persone o cose che fossero originate dalle componenti da lui fornite, ivi compresi i danni indiretti o consequenziali, le perdite di produzione ed i mancati profitti che fossero riconosciuti al terzo concordate od il verificarsi di cause di forza maggiore, di considerare risolto il contratto, salvo il risarcimento danneggiato.
Art.9) Validità clausole – Nel caso in cui singole clausole di queste condizioni di acquisto fossero considerate invalide od inefficaci, i contratti stipulati sulla loro base andranno integrati ed interpretati come se contenessero tutte le clausole che consentano di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall’accordo che a dette clausole si riferisce.
Art.10) Competenza in caso di contenzioso – Per ogni controversia derivante dai negoziati stipulate tra le parti il Foro competente è quello di Ferrara. Sarà comunque in facoltà dell’Acquirente di agire presso il foro del Fornitore.